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Ddl Stabilità, art. 1 commi 25 e 48

25. Al fine di finanziare la concessione di un credito d’imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2011. Il credito d’imposta spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1º gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2011, nella misura percentuale, stabilita con il decreto di cui all’ultimo periodo del presente comma, rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. Il credito d’imposta deve essere indicato nella relativa dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive. Esso non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dello sviluppo economico, sono individuate le disposizioni di attuazione del presente comma e, in particolare, le tipologie di interventi suscettibili di agevolazione, i soggetti beneficiari meritevoli di agevolazione, la percentuale di cui al secondo periodo nonché le modalità di fruizione del credito d’imposta nel rispetto del limite di spesa complessivo.

48. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2011. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all’articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.